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REFERENDUM SULLA LEGGE ELETTORALE: STECCA DI PANEBIANCO

gennaio 8, 2012

Nell’editoriale di oggi del Corriere della Sera, Angelo Panebianco sostiene la debolezza – giuridica e politica – delle tesi contrarie all’ammissibilità del referendum.  Pur condividendo l’intento dell’articolo, quello cioè di portare acqua al mulino del cambio dell’attuale legge elettorale, non si può non segnalare un errore nell’argomentazione di Panebianco quanto alla questione giuridica in discussione. Scrive Panebianco:

Coloro che temono il referendum, e pertanto si augurano che la Corte dichiari la non ammissibilità del quesito, hanno messo in circolazione due argomenti di cui è facile constatare la fragilità. Il primo è quello secondo cui, se la Corte si pronunciasse per l’ammissibilità e gli italiani votassero l’abrogazione della legge elettorale in vigore, ne verrebbe fuori un vuoto legislativo, ci troveremmo senza legge elettorale. È falso. Sarebbe come dire che se nel 1974 gli avversari del divorzio avessero vinto il referendum abrogativo, non avremmo più avuto un matrimonio regolato per legge, ci saremmo ritrovati nella Repubblica del libero amore. 

C’è una sostanziale differenza tra la legge 898/1970 sul divorzio e quella che istituisce il tristemente noto Porcellum. La prima creò un istituto giuridico nuovo, almeno per l’ordinamento italiano, cioè il divorzio. La seconda invece ha sostituito una legge elettorale che esisteva in precedenza. Insomma, abrogare la legge sul divorzio avrebbe avuto il senso di eliminare una novità appena introdotta, e in questo non c’era nessuna difficoltà giuridica. Abrogare in toto una legge elettorale è invece questione più complessa, perché una tale legge deve pur sempre essere presente nell’ordinamento.

Il precedente dell’introduzione tramite referendum del Mattarellum (il sistema elettorale maggioritario corretto con cui si è votato dal 1993 al 2001), non deve trarre in inganno. Allora si usò l’escamotage di abrogare parole e frasi della legge elettorale in vigore per modificarne il significato, e passare così da un sistema proporzionale ad uno maggioritario. Ora invece si chiede di abrogare interamente la legge esistente sostenendo che la precedente (proprio il Mattarellum) tornerebbe in vigore: questa è la così detta “reviviscenza” (fino ad oggi sempre rifiutata dalla Corte Costituzionale). Ben diverso dal caso del divorzio insomma. Oggetto della richiesta di abrogazione non era, come invece sembrerebbe leggendo l’articolo di Panebianco, l’intera disciplina del matrimonio. Se si fosse abrogata la legge che introduceva il nuovo istituto non ci sarebbe stata alcuna reviviscenza. Saremmo banalmente tornati ad un ordinamento che non ammetteva il divorzio.

Alcuni costituzionalisti sostengono che la Corte modificherà la propria giurisprudenza e ammetterà il referendum, altri non sono d’accordo. Ambedue le tesi sono sicuramente ammissibili, ma evitiamo di confondere ulteriormente le idee a chi non è un esperto di diritto facendo paragoni fuorvianti.

Tommaso Canetta

Ps. Per chi fosse interessato ad approfondire la questione in diritto, segnalo questo articolo del dottor Francesco Cavallo che illustra il problema giuridico relativo all’ammissibilità del referendum in modo chiaro e conciso.